Comunicazione del Comitato Italiano Gas – CIG in merito alla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas VIS 138/10
La delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), VIS 138/10, pone degli obblighi a carico dei distributori di gas per quel che riguarda l’invio al CIG di informazioni relative ai misuratori a turbina.
Riportiamo di seguito i passi appropriati della delibera relativi a codesti specifici obblighi:
omissis … sia altresì necessario prevedere che, per i misuratori a turbina già installati, i distributori di gas naturale attuino, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, un piano di controlli volti a verificare la completezza e correttezza delle informazioni presenti nei loro archivi e se le condizioni di installazione siano tali da garantire la corretta misurazione dei consumi, previa acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del precedente alinea, e rendano disponibili al CIG tali informazioni nell’ambito del processo di elaborazione delle norme tecniche di cui sopra … omissis
omissis … di prevedere che, per i misuratori a turbina già installati alla data di pubblicazione del presente provvedimento o per i quali è prevista l’installazione a seguito di richiesta di attivazione della fornitura pervenuta al distributore di gas prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, tutti distributori di gas naturale attuino, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, un piano di controlli volti a verificare la completezza e correttezza delle informazioni presenti nei loro archivi e se le condizioni di installazione siano tali da garantire la corretta misurazione dei consumi, previa acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 4, e rendano disponibili al CIG tali informazioni nell’ambito del processo di elaborazione delle norme tecniche di cui al punto 2; … omissis
Recentemente il CIG che si era posto il problema di sollecitare o meno l’invio di tale documentazione, in quanto sinora non di necessità per lo sviluppo dei pertinenti progetti di norme tecniche, ha chiesto all’AEEG un chiarimento in merito.
L’AEEG ha ribadito, chiarendo i dubbi del CIG in proposito, che i distributori hanno l’obbligo di inviare al CIG le informazioni richieste nella delibera VIS 138/10 e il CIG ha l’obbligo di richiedere le informazioni se non ricevute e di archiviarle o usarle nell’elaborazione delle norme, se necessario.
Pertanto, come disposto da AEEG, dette informazioni dovranno pervenire al CIG, che provvederà ad archiviarle e se del caso a utilizzarle in funzione tecnica, garantendo la riservatezza delle stesse.
Per facilitare il flusso informativo, il CIG ha predisposto una casella di posta elettronica a cui le informazioni richieste possono essere indirizzate, allegando files, preferibilmente in pdf.
All’indirizzo e-mail dello scrivente, verrà fornito un riscontro per ricezione.
Per coloro che decidessero di inviare la documentazione in forma cartacea, preghiamo di indirizzare il tutto a CIG – Comitato Italiano Gas, Via Larga, 2 – 20122 Milano, indicando anche un riferimento (preferibilmente un indirizzo di posta elettronica), affinché possa essere fornito un riscontro per ricezione.
Cordiali saluti
Comitato Italiano Gas – CIG




