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BIOMETANO – LA DELIBERAZIONE AEEGSI 46/2015/R/GAS DEL 12 FEBBRAIO 2015

Con la delibera 46/2015/R/gas“Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato corpo alle regole per la connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, a cui i gestori di rete dovranno adeguare i propri codici di rete, e alle disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all’incentivazione.

Tale delibera, preceduta da due documenti di consultazione (498/2014/R/com e 160/2012/R/gas), si inserisce nel quadro di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale in accordo con le disposizioni del D.lgs. n. 28/11, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La deliberazione, che ha trovato un buon accoglimento tra gli operatori, è completata da un Allegato A che riporta:

  1. Nella Sezione I le direttive per il biometano, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo n. 28/11 destinate a garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, a garantire trasparenza e certezze nelle procedure di connessione alle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano;
  2. Nella Sezione II le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.”

La Sezione I prevede che:

  • la responsabilità di garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada sia del gestore di rete che deve verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
  • in relazione al mandato M475 EU per la normazione tecnica sul biometano e vista la vigenza dell’obbligo di standstill, in quanto lavori europei sono in corso presso il Comitato di Scopo CEN TC 408, non è possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli standard di qualità e agli standard relativi all’odorizzazione del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 elaborato dal CIG;
  • per lo svolgimento dell’attività di misura del biometano da immettere nelle reti del gas, che il soggetto responsabile per l’installazione e la manutenzione dei sistemi di misura sia il produttore, mentre il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure sia il gestore di rete.

La medesima sezione definisce anche le misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell’accesso alle reti, l’economicità della connessione, una parziale socializzazione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione. Le ipotesi di determinazione dei contributi di connessione sulla base dei costi standard vengono rinviate ad uno specifico, futuro provvedimento.

La Sezione II, si occupa della misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale, dell’attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto 5 dicembre 2013, che viene attribuita al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) stabilendo in particolare che il GSE utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

In definitiva un documento abbastanza “importante”, con molte sfaccettature e con la primaria esigenza di far incontrare per la prima volta operatori di filiere differenti che dovranno colloquiare in coerenza con le regole stabilite dall’AEEGSI.

A tutto ciò si debbono aggiungere le incertezze determinate dal non felice andamento dei lavori normativi sui tavoli europei, a cui il CIG ha cercato di dare parziale rimedio con la pubblicazione del rapporto tecnico UNI TR 11537, ad oggi unico orientamento tecnico normativo di riferimento nazionale.

Il CIG, per favorire il processo ha già deciso di revisionare il predetto rapporto tecnico, per supplire alle manchevolezze che già denotano i progetti di norma europei del CEN TC 408.

L’obiettivo del Workshop, considerato lo stato attuale delle cose, è quindi di favorire un incontro tra gli operatori, mettendo sul tavolo le debolezze tecniche insite nel processo tecnico/amministrativo e le proposte per superarle.

In quest’ottica, l’esperienza acquisita nei precedenti workshops organizzati dal CIG è più che positiva, visti i risultati che posteriormente ad ogni evento si sono avuti in termini di maggior chiarezza tra gli operatori, di nascite di nuove collaborazioni, di individuazione di nuove soluzioni.

E’ ciò che si conta di ripetere anche stavolta e ci si può riuscire se non mancherà l’impegno a partecipare di tutti i soggetti interessati.

Il programma, le modalità d’iscrizione, i costi di partecipazione e le informazioni sui crediti formativi previsti verranno resi noti prossimamente.

Scarica il comunicato CIG

Scarica Deliberazione-AEEGSI-46-2015-R-Gas