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La Storia

1953 il 9 dicembre viene costituito il Comitato Italiano Gas (CIG) con la finalità di migliorare la sicurezza e l’efficienza nell’uso dei gas combustibili. Promotori dell’iniziativa sono i produttori e distributori di gas e i costruttori di apparecchi e dispositivi di utilizzazione. L’articolo 2 dello Statuto del CIG specifica le sue finalità estese alla distribuzione e alla utilizzazione del gas per gli usi civili e similari (ivi compreso il riscaldamento di ambienti nel terziario, nell’artigianato e nell’industria) e per gli usi Industriali di larga e consolidata diffusione.

1960 Il CIG entra a far parte dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) come Ente federato, diventando così l’organo ufficiale italiano per l’unificazione normativa nel settore dei gas combustibili.

1962 il CIG stipula una convenzione con I’IMQ (istituto italiano dei marchio di qualità), delegandolo, in esclusiva, a gestire la concessione del marchio IMQ – UNI – CIG.

1971 Viene promulgata la legge 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).

1975 Il decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, emanato il 7 luglio, autorizza la Stazione sperimentale per i combustibili e l’IMQ ad eseguire accertamenti sull’applicazione della Legge 1083 presso le imprese costruttrici, i depositi e i punti vendita di apparecchi a gas e loro accessori

1990 5 marzo viene promulgata lo legge 46 “Norme per lo sicurezza degli impianti”, di cui vanno sottolineati due articoli:

  • art. 1: include nel suo ambito d’applicazione gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici (ad uso civile) a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore
  • art. 7: le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) nonché nel rispetto della Legislazione tecnica vigente in materia.

Le norme UNI per la sicurezza dell’impiego dei gas sono le norme UNI-CIG previste dalla legge 1083.
Il 29 giugno viene adottato col Consiglio delle Comunità europee la direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di apparecchi a gas. Il compito di preparare le norme europee, ispirandosi ai requisiti essenziali contenuti nell’allegato I della direttiva, è stato affidato al Comitato europeo di normazione (CEN), ai cui lavori il CIG partecipa su delega UNI in qualità di suo rappresentante.
Così come, su indicazione del Ministero dell’Industria, partecipa anche al Comitato consultivo per l’attuazione della direttiva sugli apparecchi a gas (GADAC). Nell’ambito di questo direttiva CEE, I’IMQ è l’organismo italiano incaricato di svolgere le procedure di attestazione delle conformità e di rilascio della marcatura CE: attività alla quale il CIG fornisce il suo supporto, come previsto da un Addendum alla convenzione fra CIG e IMQ.

2003 A seguito di uno specifico processo di consultazione l’AEEG, oggi ARERA, con la deliberazione 152/03, considerato tra l’altro di aver già riconosciuto al CIG con la deliberazione 236/00 una competenza unica in tema di incidenti da gas, attribuiva allo stesso CIG il compito di sottoscrivere e gestire la polizza di assicurazione collettiva in favore dei clienti finali civili di gas a copertura dei danni verso terzi, e dei danni da incendio e infortunio per il periodo 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2007.

Nel 2004, il CIG esperiva la gara a evidenza pubblica utilizzando il capitolato indicato nell’allegato “A” alla deliberazione 152/03, alla quale partecipa solo la Compagnia Aurora Assicurazioni S.p.A. che si aggiudicava la gara con una offerta pari a 0,337 euro per utente all’anno, a fronte di un massimale a base d’asta pari a 0,362 euro per utente all’anno. Nel 2005, con deliberazione 277/05 l’AEEG estendeva l’obbligo di assicurazione anche ai clienti finali civili, i cui impianti sono alimentati direttamente da reti di trasporto, così come richiesto dal decreto 29 settembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive (MAP).

In ottemperanza alle disposizioni delle pertinenti deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il Comitato Italiano Gas (CIG) a partire dall’anno 2004 ha sottoscritto con varie Compagnie di Assicurazione individuate mediante gara pubblica ad evidenza europea, una polizza di assicurazione nazionale collettiva in nome e per conto degli utenti finali civili del gas distribuito a mezzo reti. Nel corso degli anni i contenuti del contratto di assicurazione sono stati progressivamente migliorati incorporando sia maggiori benefici economici (incremento dei massimali e, ove reso possibile dal mercato, riduzione del premio) sia coperture assicurative più ampie (quanto a utenze assicurate e a servizi garantiti dalla copertura assicurativa).

L’attuale sesta polizza valida per il periodo 1 gennaio 2017- 31 dicembre 2020, “ha [come le precedenti] per oggetto l’assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o Cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d’intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.” (Articolo 1 della polizza).

In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.

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