Assicurazione
Slider

Cronistoria Assicurazione

Nel 1992 l’allora Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (MICA), in virtù delle proprie prerogative, richiedeva alla Snam S.p.A. l’attivazione di una polizza di assicurazione a tutela degli utenti del metano che prevedesse la copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, incendio e infortunio con massimali adeguati. Contestualmente il CIP – Comitato Interministeriale dei Prezzi garantiva alla Snam S.p.A. il recupero del relativo costo mediante adeguamento della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile.

Alla fine del 1992, su tali basi la Snam S.p.A. sottoscriveva con Padana Assicurazioni una polizza annuale con decorrenza 1° gennaio 1993, che prevedeva un premio pari a circa 12 miliardi di lire, per il quale si prevedeva un meccanismo di recupero nell’ambito degli allora vigenti criteri per la formazione dei prezzi del gas. In tale ambito Snam S.p.A. ricopriva anche il ruolo, in qualità di Contraente della polizza, di “Intermediario” tra gli utenti danneggiati e la Compagnia di Assicurazione titolare della polizza.

Nel periodo 1994-2001 Snam S.p.A. provvedeva su base annuale al rinnovo della polizza, garantendo la continuità della copertura assicurativa, in sostanziale assenza di modificazioni strutturali dello schema e dei contenuti della polizza medesima.

Nel 1995 veniva istituita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con Legge del 14 novembre 1995, n. 481 (cfr. in particolare, per quanti di interesse in questa sede, l’Articolo 2, comma 12, lettera e).

Nel 2000, l’AEEG con la deliberazione n. 236/00, definiva le tipologie di incidenti da gas e attribuiva al CIG (articolo 26, comma 4) il compito di raccogliere le informazioni relative agli incidenti da gas, poneva l’obbligo per i distributori di inviare allo stesso CIG una comunicazione ogni qualvolta si fosse verificato un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti (o nel comprensorio da essi gestito) e riconoscendo in tal modo al CIG una competenza unica in tema di incidenti da gas. Su tali basi il CIG continuava con maggiore efficacia, da quel momento anche con il mandato istituzionale di AEEG, nell’attività di predisposizione del rapporto annuale sulla statistica incidenti avviato su base volontaria già nel 1987. Tale impostazione veniva successivamente ribadita nel 2004 con la deliberazione 168/04.
Nel 2001, con deliberazione 306/01 l’AEEG conferiva alla Cassa Conguaglio del settore elettrico il compito di gestire il fondo di compensazione istituito dalla precedente deliberazione 237/00.

Nel 2001 avveniva la separazione societaria delle “essential facilities” in attuazione del decreto legislativo n.164/00 “csd Letta” che a sua volta recepiva la direttiva comunitaria 98/30/CE, con la creazione di Snam Rete Gas e di Stogit.

Nel 2002, in conseguenza dell’incorporazione della Snam nella società Eni Spa, quest’ultima società succedeva a titolo particolare nella posizione contrattuale della Snam, concordando una proroga della scadenza della copertura assicurativa in essere sino al 31 dicembre 2002.

Nel 2003, con nota in data 13 gennaio 2003 (prot. Autorità n. 1768 del 15 gennaio 2003), l’Eni comunica all’Autorità:

  1. di aver provveduto, nell’attesa di definitive determinazioni in materia da parte dell’Autorità, a rinnovare l’assicurazione per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2003 alle medesime condizioni di costo dell’anno precedente;
  2. di essere in procinto di trasferire l’assicurazione alla società Stogit Spa.

Successivamente, con nota in data 12 marzo 2003, la Stogit:

  1. comunicava all’Autorità che il costo complessivo dell’assicurazione, riferito a 17 milioni di clienti finali, ammontava a euro 6.154.000 e che i conseguenti costi di gestione, comprensivi di oneri finanziari, sarebbero stati pari ad ulteriori euro 338.500;
  2. si impegnava a inviare all’Autorità copia conforme del contratto di assicurazione corredato dall’atto di voltura dalla medesima Stogit sottoscritto.

L’AEEG, con deliberazione 21/03, adeguava quindi le tariffe di stoccaggio al fine di consentire a Stogit il recupero del costo sostenuto per il rinnovo dell’assicurazione per l’anno 2003.

Periodo assicurativo 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2007

(Prima polizza sottoscritta dal CIG – Compagnia Aurora Assicurazioni SpA)

Nel 2003, a seguito di uno specifico processo di consultazione l’AEEG, con la deliberazione 152/03, considerato tra l’altro di aver già riconosciuto al CIG con la deliberazione 236/00 una competenza unica in tema di incidenti da gas, attribuiva allo stesso CIG il compito di sottoscrivere e gestire la polizza di assicurazione collettiva in favore dei clienti finali civili di gas a copertura dei danni verso terzi, e dei danni da incendio e infortunio per il periodo 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2007. Al CIG veniva riconosciuto il diritto di utilizzare l’importo di euro 350.000 “per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi di assicurazione”. Venivano contestualmente definiti i compiti della Cassa Conguaglio (presso la quale è istituito il Conto per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas nel quale sono fatti confluire i proventi dell’applicazione della relativa addizionale sulla tariffa di distribuzione pari a 40 centesimi di euro per utenza all’anno).

Nel 2003, veniva presentata istanza di ricorso avverso la deliberazione 152/03, istanza che era in un primo momento accolta dal Tar della Lombardia e successivamente rigettata dal Consiglio di Stato al quale si erano appellati sia l’AEEG che il CIG.

Nel 2004, il CIG esperiva la gara a evidenza pubblica utilizzando il capitolato indicato nell’allegato “A” alla deliberazione 152/03, alla quale partecipa solo la Aurora Assicurazioni S.p.A. che si aggiudicava la gara con una offerta pari a 0,337 euro per utente all’anno, a fronte di un massimale a base d’asta pari a 0,362 euro per utente all’anno. I massimali per singolo incidente previsti dalla polizza erano: responsabilità civile euro 6.197.483,00, incendio euro 103.292,00 per l’immobile e 41.317,00 per cose mobili, infortunio euro 129.114,00.

Nel 2005, con deliberazione 277/05 l’AEEG estendeva l’obbligo di assicurazione anche ai clienti finali civili, i cui impianti sono alimentati direttamente da reti di trasporto, così come richiesto dal decreto 29 settembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive (MAP).

Periodo assicurativo 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2009

(Seconda polizza sottoscritta dal CIG – Compagnia UGF – Aurora Assicurazioni SpA)

Nel 2007, a seguito di processo di consultazione, l’AEEG con deliberazione 62/07, confermava al CIG l’incarico di sottoscrivere e gestire l’assicurazione per il periodo 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2010.
La relazione tecnica allegata alla deliberazione 62/07 indicava le aree di miglioramento della struttura della polizza emerse dal processo di consultazione: la tempestività del risarcimento, l’aumento del massimale per la responsabilità civile verso terzi, il prolungamento dei tempi per la denuncia del sinistro, l’eliminazione della possibilità di disdetta unilaterale da parte dell’assicuratore.

Nel 2007, sulla base del mandato ricevuto, il CIG, previo conferimento al broker AON del compito di supportare il Comitato nel processo di gara e di gestione della polizza, esperiva una gara a evidenza pubblica alla quale partecipavano con offerte quattro compagnie di assicurazione: Assicurazioni Generali, Royal & SunAlliance Assicurazioni, Aurora Assicurazioni e SAI Fondiaria. L’offerta migliore risultava essere quella di Aurora Assicurazioni S.p.A. con 0,2553 euro per utenza all’anno, a fronte di un massimale a base d’asti pari a 0,362 euro per utenza all’anno.
I massimali per singolo incidente previsti dalla polizza, incrementati per quanto possibile, stante il tetto fissato da AEEG al premio erogabile, erano: responsabilità civile euro 6.500.000,00 , incendio euro 110.000,00 per l’immobile e 45.000,00 per cose mobili, infortunio euro 130.000,00.

Periodo assicurativo 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2010

(Terza polizza sottoscritta dal CIG – Compagnia INA Assitalia SpA)

Nel 2009, alla fine del mese di giugno, inaspettatamente l’UGF Assicurazioni (“successore” per incorporazione di Aurora Assicurazioni) comunicava al CIG, la rescissione del contratto di polizza, sulla base del contenuto dell’Art. 2 della medesima che consentiva il recesso unilaterale delle parti contraenti (si ricorda che invece l’art. 9 prevedeva la possibilità di recesso dell’assicuratore a seguito di incidente rilevante).
Il CIG, informata l’AEEG dell’avvenimento, riceveva da questa l’indicazione di procedere con urgenza al rinnovo della polizza per evitare scoperti assicurativi, anche mediante il ricorso a trattativa privata, nell’ambito dei parametri utilizzati nella precedente gara del 2007, così come già stabilito dalla deliberazione 62/07.
Su tali basi il CIG esperiva una nuova gara a evidenza pubblica, nella fattispecie di procedura negoziale, a validità annuale per il periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010, data di scadenza della precedente assicurazione e del periodo di mandato attribuito al CIG con la deliberazione 62/07. Alla prima fase, conclusasi il 12 agosto 2009 sottoponevano la manifestazione di interesse a ricevere la documentazione necessaria ai fini della presentazione di una offerta (statistica incidenti, riservato/pagato fino a quel momento, ecc.) sette compagnie di assicurazione: Gruppo Zurich Italia, Lloyd’s, Cattolica, UGF Assicurazioni, INA Assitalia, SAI Fondiaria e AIG Europe.
Al 15 settembre 2009, data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultava pervenuta al CIG l’offerta della compagnia INA-Assitalia in coassicurazione con Generali S.p.A.
Verificata la completezza della documentazione l’ottemperanza a tutti i requisiti richiesti, la detta compagnia veniva dichiarata vincitrice della gara con una offerta di 0,3616 euro per utenza all’anno, a fronte di un massimale pari a 0,362 euro per utenza all’anno. I massimali previsti nella polizza rimanevano invariati rispetto a quelli della polizza precedente. La parte dell’articolo 2 contenente la possibilità di recesso unilaterale delle parti veniva precauzionalmente eliminata.

Periodo assicurativo 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013

(Quarta polizza sottoscritta dal CIG – Compagnia INA Assitalia SpA)

Nel 2010, l’Autorità, con la Delibera 189/2009/R/GAS e con il DCO 1/2010 del 25 febbraio 2010 avviava un nuovo processo di consultazione per l’eventuale conferma della copertura assicurativa per il triennio successivo e per individuare le ipotesi di ulteriore miglioramento in favore degli Utenti delle clausole del contratto.
Con la Delibera 79/2010 del 25 maggio 2010 l’AEEG riaffidava al CIG il compito di assegnare mediante gara ad evidenza pubblica europea il contratto di assicurazione per il periodo dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013, decidendo di allineare la copertura con l’anno solare in sostituzione dell’anno termico, e indicando al CIG una serie di prescrizioni sul capitolato di polizza.
Il CIG indiceva la gara nella modalità di procedura ristretta basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla data del 19 luglio 2010 – ore 12:00, termine per la sottomissione delle manifestazioni di interesse, risultavano pervenute presso la sede del CIG, otto manifestazioni di interesse da parte di altrettanti primari Gruppi Assicurativi nazionali e internazionali: Allianz, Cattolica, Chartis, Generali, INA/Assitalia, QBE, SAI, UGF.
A queste compagnie veniva inviata la documentazione di gara per la sottomissione delle eventuali offerte.
Il giorno 13 settembre 2010, alle ore 15:00 presso la sede del Comitato Italiano Gas – CIG, la commissione giudicatrice del CIG procedeva alla seduta di gara.
Alle ore 12:00 di venerdì 10 settembre 2010, termine ultimo per la ricezione delle offerte, risultava pervenuta una unica offerta, sottoposta da INA Assitalia.
Complessivamente all’offerta della Compagnia INA/Assitalia la Commissione Aggiudicatrice assegnava all’unanimità il punteggio massimo di 100/100.
In particolare l’offerta economica prevedeva un premio di euro 0,6454 per utente all’anno, con un ribasso del 15% rispetto alla base d’asta di euro 0,76 per utente all’anno.

La polizza prevedeva alcune importanti novità in attuazione, oltre che a tutte le prescrizioni e a tutte le ipotesi di miglioramento auspicate dalla succitata Delibera di AEEG, anche a ulteriori miglioramenti a titolo di maggiore garanzia per i consumatori di gas.
Tra i punti qualificanti della nuova polizza i seguenti meritano una particolare menzione:

  1. i massimali sono stati considerevolmente incrementati sia rispetto alla polizza precedente sia rispetto a quelli prescritti come “minimi” da AEEG: 11 milioni di euro per sinistro per la responsabilità civile verso terzi (6,5 milioni di euro la polizza precedente), 154.000 euro per danni a immobili (110.000 euro la polizza precedente), 63.000 euro per danni a cose (45.000 euro la polizza precedente), 195.000 euro in caso di morte o invalidità permanente totale (130.000 euro la polizza precedente);
  2. il consumatore che abbia subito un sinistro di rilevanti dimensioni può usufruire di aiuti di primo intervento chiamando il call center messo a disposizione dalla Compagnia di assicurazione;
  3. il consumatore che abbia subito un danno può attivare una procedura accelerata per il suo accertamento quantitativo, nominando un proprio perito (in caso di danni a cose) e/o un proprio medico (in caso di danni alla salute) al fine di addivenire a una celere liquidazione degli importi dovuti;
  4. la polizza non può essere disdetta unilateralmente dalla Compagnia di assicurazione ma solo dalla Contraente CIG, a tutela della continuità della copertura per il periodo fino al 31 dicembre 2013;
  5. sono state introdotte penali automatiche a carico della Compagnia di assicurazione in caso di ritardi ingiustificati delle liquidazioni dei danni (+15% in favore degli aventi diritto) e nei casi di non corretta rendicontazione al CIG dello stato dell’arte delle pratiche.

Periodo assicurativo 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016

(Quinta polizza sottoscritta dal CIG – Compagnia UNIPOL Assicurazioni SpA)

Nel 2013, l’Autorità, con la Delibera 102/2013/R/GAS e con il DCO 103/2013 del 15 marzo 2013 avviava un nuovo processo di consultazione per l’eventuale conferma della copertura assicurativa per il triennio successivo e per individuare le ipotesi di ulteriore miglioramento in favore degli Utenti delle clausole del contratto.
Con la Delibera 191/2013 del 9 maggio 2013 l’AEEG ha riaffidato al CIG il compito di assegnare mediante gara ad evidenza pubblica europea il contratto di assicurazione per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, indicando al CIG una serie di prescrizioni al fine di migliorare ulteriormente il capitolato di polizza.
Il CIG indiceva la gara nella modalità di procedura ristretta basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla data del 4 settembre 2013, – ore 12:30, termine per la sottomissione delle manifestazioni di interesse, risultavano pervenute presso la sede del CIG, otto manifestazioni di interesse da parte di altrettanti primari Gruppi Assicurativi nazionali e internazionali: QBE Insurance Europe, Gruppo Ital Assicurazioni, AIG Europe Ltd, UNIPOL Assicurazioni SpA, Reale Mutua Assicurazioni, Lloyd’s Milano, Generali Italia SpA, Cattolica Assicurazioni.
A queste compagnie veniva inviata la documentazione di gara per la sottomissione delle eventuali offerte.
Il giorno 4 novembre 2013, alle ore 15:00 presso la sede del Comitato Italiano Gas – CIG, la commissione giudicatrice del CIG procedeva alla seduta di gara (download Verbale della Seduta).

Alle ore 12:30 di giovedì 31 ottobre 2013, termine ultimo per la ricezione delle offerte, risultavano pervenute tre offerta sottoposte da: Generali SpA, Unipol Assicurazioni e Società Cattolica di Assicurazione.

Sulla base delle attribuzioni dei punteggi alle offerte tecniche e alle offerte economiche sopra riportate, conseguiva la seguente graduatoria: 1. Unipol Assicurazioni con lo score di 100,00/100,00, 2. Società Cattolica di Assicurazione con lo score di 63,56/100,00 e Generali SpA con lo score di 23,77/100,00 (download tabella degli score).
La polizza valida per il periodo 2014-2016 è stata conseguentemente aggiudicata a Unipol Assicurazioni SpA.
L’offerta economica di Unipol Assicurazioni SpA prevede un premio di euro 0,6375 per utente all’anno, con un ribasso del 15% rispetto alla base d’asta di euro 0,75 per utente all’anno e comunque inferiore al premio precedentemente riconosciuto di euro 0,6454 per utente all’anno.
La nuova polizza riproduce tutti i miglioramenti apportati negli anni ai precedenti contratti e introduce ulteriori punti qualificanti, tra i quali i seguenti prevedono benefici diretti per gli utenti:

  1. è stato ampliata la categoria delle utenze coperte dai benefici della polizza, adeguando e precisando la loro individuazione sulla base delle previsioni del Testo Integrato delle Attività di Vendita al dettaglio di Gas Naturale (TIVG) emanato da AEEG. In particolare la copertura assicurativa è stata estesa a tutte le utenze relative ad attività di servizio pubblico, a prescindere dai rispettivi consumi, inclusi ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.
  2. Si sono incrementati i massimali previsti per la sezione incendio a euro 180mila per ogni sinistro (euro 154mila in precedenza) per danni a immobili e a euro 80mila (euro 63mila in precedenza) per danni a cose.
  3. Si sono incrementati i massimali della sezione infortuni fino a euro 210mila (euro 195mila in precedenza) per il caso di morte o invalidità permanente totale.
  4. Per la sezione infortuni, in aggiunta alla copertura del danno di morte o invalidità permanente, è ora previsto il rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute dagli assicurati con un massimale di euro 8mila, sia in presenza di invalidità permanente sia di inabilità temporanea, per ogni assicurato per ogni sinistro.
  5. Sempre per la sezione infortuni, è stata introdotta la disponibilità di una diaria giornaliera per inabilità temporanea con una franchigia di 10 giorni, pari a euro 250/giorno per i primi quaranta giorni, con copertura decrescente fino al 90° giorno di inabilità.
  6. I servizi di prima assistenza previsti dalla polizza precedente, sono stati sostituiti dal riconoscimento di un rimborso dei costi di alloggio sostitutivo con un massimale pari a euro 250mila per ogni sinistro e per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro medesimo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di accadimento del sinistro.
  7. In aggiunta sono state inserite delle clausole di profit-sharing tra Società e Contraente per la sezione incendio e infortuni, che determineranno, in caso di attivazione una ulteriore riduzione del premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazione.
  8. Si è provveduto a semplificare e meglio precisare alcune clausole procedurali al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza gestionale della polizza, garantendo al contempo alla Contraente e ai danneggiati una migliore trasparenza e tracciabilità della gestione delle pratiche di liquidazione dei danni.

Nel 2016, l’Autorità (AEEGSI), con la Delibera 92/2016/R/GAS e con il DCO 93/2016 del 10 marzo 2016 avviava un nuovo processo di consultazione per l’eventuale conferma della copertura assicurativa per il triennio (poi stabilito in quadriennio a seguito della Consultazione) successivo e per individuare le ipotesi di ulteriore miglioramento in favore degli Utenti delle clausole del contratto.
Con la Delibera 223/2016/R/Gas del 12 maggio 2016 l’AEEGSI ha riaffidato al CIG il compito di assegnare mediante gara ad evidenza pubblica europea il contratto di assicurazione per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, indicando al CIG una serie di prescrizioni al fine di migliorare ulteriormente il capitolato di polizza.
Il CIG indiceva la gara nella modalità di procedura ristretta basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla data del 5 settembre 2016, – ore 12:30, termine per la sottomissione delle manifestazioni di interesse, risultavano pervenute presso la sede del CIG, DODICI manifestazioni di interesse da parte di altrettanti primari Gruppi Assicurativi nazionali e internazionali: QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd, CATTOLICA, GROUPAMA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., XL INSURANCE Co SE, REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ACE EUROPEAN GROUP, GENERALI ITALIA S.p.A., LLOYD’S MILANO, ALLIANZ S.p.A., AIG EUROPE LTD.
A queste compagnie veniva inviata la documentazione di gara per la sottomissione delle eventuali offerte.
Il giorno 7 novembre 2016, alle ore 15:00 presso la sede del Comitato Italiano Gas – CIG, la commissione giudicatrice del CIG procedeva alla seduta di gara (download Verbale della Seduta).
Alle ore 12:30 del 7 novembre 2016, termine ultimo per la ricezione delle offerte, risultavano pervenute SEI offerta sottoposte, in ordine di ricevimento, da: Allianz S.p.A., Cattolica – Società Cattolica di Assicurazione, Generali Italia S.p.A., XL Insurance Co SE, QBE Insurance (Europe) Ltd, Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
Sulla base delle attribuzioni dei punteggi alle offerte tecniche e alle offerte economiche delle compagnie sopra indicate, conseguiva la seguente graduatoria: 1. Unipolsai Assicurazioni con lo score di 95,01/100,00, 2. Società Cattolica di Assicurazione con lo score di 94,97/100,00, Generali Italia S.p.A. con lo score di 92,57/100,00, QBE Insurance (Europe) Ltd con lo score di 88,52, Allianz S.p.A. con lo score di 86,72 e XL Insurance CO Se con lo score di 56,24 (download tabella degli score).
La polizza valida per il periodo 2017-2020 è stata conseguentemente aggiudicata a Unipolsai Assicurazioni SpA.
L’offerta economica di Unipolsai Assicurazioni S.p.A. prevede un premio di euro 0,5950 per utente all’anno, con un ribasso del 15% rispetto alla base d’asta di euro 0,70 per utente all’anno e comunque inferiore al premio precedentemente riconosciuto di euro 0,6375 per utente all’anno.
La nuova polizza riproduce tutti i miglioramenti apportati negli anni ai precedenti contratti e introduce ulteriori punti qualificanti, tra i quali i seguenti prevedono benefici diretti per gli utenti:

  1. La durata della copertura assicurativa è stata estesa da tre a quattro anni: la nuova polizza avrà effetto dal 1° gennaio 2017 e terminerà al 31 dicembre 2020.
  2. Il costo per Utente della copertura assicurativa è stato ridotto a euro 0,5950 per Utente all’anno (0,6375 il valore precedente).
  3. Sono stati considerevolmente aumentati i massimali previsti per la sezione incendio a euro 501mila per ogni sinistro (euro 180mila in precedenza) per danni a immobili e a euro 150mila (euro 80mila in precedenza) per danni a cose.
  4. Sono stati altresì aumentati i massimali della sezione infortuni fino a euro 301mila (euro 210mila in precedenza) per il caso di morte o invalidità permanente totale.
  5. E’ stato previsto sia per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi, sia per la sezione Incendio, che le garanzie prestate dalla polizza saranno operanti indipendentemente dall’esistenza di altre polizze stipulate per il medesimo rischio. La Società si farà quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti dal contratto, fatta salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori, garantita dal Codice Civile.
  6. E’ stato previsto per la sezione Incendio che la richiesta di erogazione di un anticipo inoltrata dall’Utente assicurato obbliga la Società al pagamento in favore del richiedente di un acconto nei termini previsti anche qualora ricorrano gli impedimenti indicati nel contratto.
  7. E’ stato confermato, a parità di condizioni, per la sezione infortuni, il rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute dagli assicurati con un massimale di euro 8mila, nonché la diaria giornaliera per inabilità temporanea.
  8. E’ stato confermato il riconoscimento di un rimborso dei costi di alloggio sostitutivo con un massimale pari a euro 50mila per ogni sinistro e per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro medesimo.
  9. Sono state confermate le clausole di profit-sharing tra Società e Contraente per la sezione incendio e infortuni con riconoscimento del 100% del margine residuo in favore della Contraente. In tal modo si determinerà, come avvenuto negli ultimi anni, una ulteriore riduzione del premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazione.
  10. E’ stata mantenuta la clausola di recesso unilaterale in favore della sola Contraente.

Periodo assicurativo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020

(Sesta polizza sottoscritta dal CIG – Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA)

Nel 2017 CIG richiedeva ad UNIPOLSAI SpA attraverso il broker AON, due appendici alla Polizza:
Appendice n 1 alla Polizza, con effetto dall’origine del contratto, che precisa quanto segue:

Riformulazione Partecipazione agli Utili:
Con la presente appendice, di comune accordo tra le parti, si prende atto di quanto segue:
Ai fini di consentire l’applicazione di quanto previsto all’ Art. 35 Sezione B Incendio e Art. 50 Sezione C Infortuni “Partecipazione agli utili” la Società si impegna a comunicare l’importo eventualmente riconoscibile a favore della Contraente a titolo di partecipazione al buon andamento del contratto entro 30 giorni dal primo rendiconto quadrimestrale elaborato dalla Società nell’anno successivo all’anno di riferimento da compensarsi con la rata di premio in scadenza. Pertanto, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 “Pagamento del premio” Norme che regolano l’assicurazione in generale, per il pagamento delle rate di premio successive alla prima verrà riconosciuta una mora di 30 giorni decorrente dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento dell’appendice di calcolo della partecipazione agli utili.
Tale Appendice n. 1 è stata emessa e firmata dalle parti (CIG Contraente e UNIPOLSAI Assicurazioni SpA Compagnia assicurativa ) in data 2 maggio 2017.
Appendice n. 2 alla Polizza, con effetto dal 01.04.2017, che precisa quanto segue:

Rettifica codice CIG e presa d’atto nuovo Direttore Generale:

  1. a rettifica di quanto indicato nel frontespizio di polizza si precisa che il codice CIG corretto é: 6740878C7D;
  2. con riferimento all’Art. 8) Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, a seguito nomina del nuovo Direttore Generale del CIG, il nominativo dell’lng. Michele Ronchi viene sostituito dall’lng. Enrico Aceto.

Tale Appendice n. 2 è stata emessa e firmata dalle parti (CIG Contraente e UNIPOLSAI Assicurazioni SpA Compagnia assicurativa ) in data 4 maggio 2017.

In occasione della definizione della “Partecipazione agli utili” per l’anno 2016, CIG richiedeva poi ad UNIPOLSAI SpA attraverso il broker AON, un’apposita Appendice n.3 alla Polizza, con effetto dall’origine del contratto che rende compiutamente definita la tempistica del versamento dell’eventuale somma al Contraente, precisando quanto segue:
“Con la presente appendice di comune accordo tra le parti, si prende atto di quanto segue:

In relazione a quanto previsto all’Art. 35 Sezione B Incendio e all’Art. 50 Sezione C Infortuni “Partecipazione agli utili” si precisa che il profit sharing, eventualmente riconoscibile a favore della Contraente a titolo di partecipazione al buon andamento del contratto riferito all’ultima annualità di polizza verrà rimborsato dalla Società alla Contraente entro le ore 24,00 del 03.07 (data valuta) dell’annualità successiva all’annualità di riferimento per il calcolo della partecipazione agli utili, ed in caso di giorno festivo entro le ore 24,00 (data valuta)
dell’ultimo giorno lavorativo precedente.”

Tale Appendice n. 3 è stata emessa e firmata dalle parti (CIG Contraente e UNIPOLSAI Assicurazioni SpA Compagnia assicurativa) in data 14 settembre 2017.